Emergenza Sanitaria
AVVISO
Si informa l’utenza interessata
che in applicazione a quanto disposto ai sensi dell’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato del D. L. n.125/2020 e, successivamente, in sede di conversione nella Legge L. 27 novembre 2020 n. 159, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza COVID-19, restano validi per i 90 giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Inoltre, la decorrenza dei termini ordinatori, o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati successivamente a tale data, non tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15/05/2020. Sono analogamente prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dalla norma.
I termini di ogni adempimento disposto con atto della Città Metropolitana di Venezia, compresi quelli già prorogati, sono adempiuti con le modalità stabilite con Circolare regionale del 1 aprile 2020 prot. 141748. A titolo esemplificativo, ma non esclusivo, si evidenzia che tale circolare regionale stabilisce che:
- per gli impianti per i quali è stata sospesa l’attività in applicazione del DPCM 22 marzo 2020, la sospensione si riverbera automaticamente su tutti i controlli e monitoraggi ambientali legati all'esercizio dell'attività, fatta salva la necessità per il Gestore di provvedere alla messa in sicurezza di aree di lavorazione e stoccaggio, attrezzature ed impiantistica, anche al fine di preservare le matrici ambientali potenzialmente interessate da sversamenti ed emissioni accidentali;
- per gli impianti che, rientrando nella casistica tassativamente indicata dal D.P.C.M. 22 marzo 2020, stanno proseguendo le attività, fatti salvi i controlli necessari per il corretto funzionamento dell’impianto (ad esempio, sui rifiuti in ingresso e uscita, controlli di processo, ecc), possono essere sospesi unicamente i controlli periodici sulle matrici ambientali finalizzati alla conferma del buon andamento delle attività e dei processi (es. controllo qualità dell'aria, controlli acque sotterranee, controlli agli scarichi o alle emissioni in atmosfera).
Nello specifico i controlli possono essere temporaneamente sospesi al verificarsi delle seguenti condizioni:
- i controlli non sono necessari per la gestione dei processi di lavorazione e/o dei rifiuti\materiali oggetto dei processi;
- i controlli non possono essere espletati da personale alle dipendenze del gestore dell'impianto in questione;
- i controlli non possono essere espletati da personale esterno per motivate difficoltà legate all'emergenza in atto.
In caso di sospensione il gestore è tenuto ad informare la Città metropolitana, nel caso di autorizzazioni da essa rilasciate, e gli enti di controllo (ARPAV) della mancata effettuazione delle attività di controllo che si è impossibilitati ad eseguire e, nel caso di impianti in cui sia previsto, annotarne la mancata effettuazione nei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) o registri comunque denominati.
Si rende inoltre noto che la sospensione di cui al citato art. 103 non trova applicazione con riferimento ai termini impartiti nelle richieste di integrazioni documentali e nelle comunicazioni di motivi ostativi di cui all’art. 10bis della l. 241/90 e s.m.i. provenienti dalla scrivente CMVe. È tuttavia facoltà delle aziende chiedere motivate proroghe ai termini dati, che saranno certamente considerate nell’intento di agevolare la difficile situazione del momento.
Nell’intento di mantenere un’efficace azione amministrativa si fa presente che il ricorso a tali differimenti sarà ridotto ai casi strettamente necessari.