ACQUA

Per scarico si intende:"qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione delle acque reflue con il corpo recettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione" ai sensi della parte III del DF.Lgs. 152/2006.

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art.124 comma1).

Gli scarichi si distinguono in:

- SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

- SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

- SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

-SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE   NEWS - Nuova modulistica per presentazione istanze: https://www.cittametropolitana.ve.it/modulistica/autorizzazioni-impianti...

-SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

Per acque reflue domestiche si intendono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale.

Per acque reflue assimilate alle domestiche si intendono le acque reflue aventi caratteristiche qualitative analoghe alle acque reflue domestiche individuate all'art. 34 del Piano di Tutela delle Acque Dgr. n. 842 del 15.05.2012.

Per acque reflue industriali si intende qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Per acque reflue urbane si intendono acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle metoriche di dilavameno convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

Per acque meteoriche di dilavamento si intende la frazione delle acque di una precipitazione atmosferica che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, dilava le superfici scolanti.

L'art.101 del D.Lgs 152/2006 riporta quanto segue: "Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte III del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonchè per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime. Ai fini di cui al comma 1, le regioni nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori limte di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:

a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;

b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;

c)nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;

d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato".

 AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali deve essere redatta tramite il portale SUAP del Comune di competenza. La domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 152/2006 deve essere corredata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, dalla tipologia del recettore, dall'individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, e dall'indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonchè dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione. L'Autorizzazione sarà rilasciata come AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013. Si rimanda alla pagnia dell'AUA per maggiori informazioni:

https://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/servizi-alle-imprese/AUA

Il Provvedimento finale è adottato dalla Città metropolitana di Venezia entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. L'autorizzazione sarà rilasciata dal SUAP del comune competente e avrà una durata di 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento; almeno sei mesi prima della scadenza dovrà essere presentata domanda di rinnovo tramite SUAP del comune competente.

AUTORIZZAZIONE DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN FOGNATURA

Lo scarico è autorizzato dall'ente Gestore della fognatura pubblica.

AUTORIZZAZIONE DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN FOGNATURA

Lo scarico è autorizzato dall'ente Gestore della fognatura pubblica.

AUTORIZZAZIONE ACQUE METEORICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

si riporta l'art.113 del D.Lgs 152/2006: "Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplinano e attuano:

a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;

b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.

Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte III del presente decreto.

Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

è comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee".

La domanda deve essere presentata tramite SUAP del Comune competente, correlata dalla documentazione tecnica. L'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque Dgr. n. 842 del 15.05.2012 dalla Città metropolitana di Venezia (se lo scarico è in corpo idrico superficiale previa acquisizione del nulla osta idraulico rilasciato dal Consorzio di Bonifica di riferimento) entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. L'Autorizzazione ha validità 4 anni poi si intende tacitamente rinnovata qualora non vi siano modifiche agli scarichi o all'impianto.

Per gli stabilimenti che richiedono l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche ai sensi dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque (D.G.R. 842/2012) è prevista l'A.U.A se il gestore richiede l'autorizzazione per almeno un altro titolo abilitativo. Per maggiori informazioni si veda la pagina dedicata all'A.U.A. :

https://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/servizi-alle-imprese/AUA

 

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO -  IMPIANTI PUBBLICI POTENZIALITÀ> 13.000 Ae

Ai sensi dell'articolo 44 della L.R. 33/35 la Città Metropolitana di Venezia è competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e allo scarico. La domanda di autorizzazione deve essere inviata all'indirizzo PEC protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it entro 180 giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dell'impianto contestualmente alla trasmissione del certificato di collaudo. Secondo quanto previsto dal'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione ha una validità di 4 anni dalla data di rilascio del provvedimento. Il rinnovo deve essere richiesto un anno  prima della scadenza del provvedimento. Le richieste vengono evase entro 60 giorni dalla data di ricevimento del certificato di collaudo che dovrà essere redato secondo i contenuti minimi di cui all'art. 43 della legge regionale.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - 1.000 Ae < IMPIANTI PUBBLICI POTENZIALITÀ < 13.000 Ae

Ai sensi dell'articolo 44 della L.R. 33/85 la Città Metropolitana di Venezia è competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e allo scarico. La domanda di autrizzazione all'esercizio deve essere invata al'indirizzo PEC protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it entro 180 giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dell'impianto, contestualmente alla trasmissione del certificato di collaudo. Secondo quanto previsto dall'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione ha una validità di 4 anni dalla data di rilascio del provvedimento. Il rinnovo deve essere richiesto un anno prima della scadenza del provvedimento.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - IMPIANTI PUBBLICI POTENZIALITÀ< 1.000 Ae

Ai sensi dell'articolo 49 della L.R. 33/85, la Città Metropolitana di Venezia è competente al rilascio del'autorizzazione preventiva all'esercizio e allo scarico su presentazione del progetto. L'avvio dell'impianto è subordinato alla presentazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera rilasciato dal direttore dei lavori nonché del nulla osta idraulico rilasciato dal gestore o proprietario del corpo idrico recettore. Secondo quanto previsto dall'art. 124, comma 8 del D.Lgs 152/2006 l'autorizzazione ha una validità di 4 anni dalla data di rilascio del provvedimento. Il rinnovo deve essere richiesto un anno prima della scadenza del provvedimento. Le richieste sono evase entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse e della documentazione tecnica.

 

Di seguito si allega il quaderno di manutenzione degli impianti di trattamento acque meteoriche di prima pioggia (UT_ACQ00_A01) e quaderno di manutenzione impianti di trattamento acque reflue industriali recapitanti in corpo idrico superficiale (UT_ACQ00_A02)